Con D.M. Del 17 Giugno 2014, il MEF ha disposto le modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La fattura elettronica è una fattura emessa in formato XML che, oltre alle informazioni ordinarie di cui al DPR 633/1972, deve contenere altre informazioni, quali il codice del destinatario e la dicitura “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.MEF 17 giugno 2014”: oltre alle PP.AA. Sono obbligati ad emettere fattura elettronica tutti gli operatori economici che forniscono beni e servizi alla P.A.
L’art. 6 del suddetto decreto stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene in un’unica soluzione ed esclusivamente in via telematica con modello F24, entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio fiscale, utilizzando, nella sezione Erario, il codice tributo 2501 “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti a fini tributari” ed indicando l’anno di imposta cui si riferiscono le fatture.
L’importo dell’imposta di bollo è pari a 2,00€ e va assolta su ogni fattura elettronica il cui importo è superiore a 77,47€ e non gravato da IVA: pertanto, entro il 30 aprile 2017, tutti gli operatori economici che nell’anno di imposta 2016 hanno emesso fatture elettroniche verso le PP. AA., dovranno assolvere al pagamento dell’imposta di bollo, il cui importo liquidato sarà pari a 2,00€ moltiplicato per il numero totale di fatture emesse.
Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di bollo è la persona fisica o giuridica che emette la fattura elettronica verso la P.A.
L’imposta di bollo è un’imposta alternativa all’IVA (DPR 642/72): pertanto in tutti quei casi in cui le fatture si riferiscono a pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, le stesse sono esenti da imposta di bollo.
Sono pertanto soggette ad imposta di bollo le fatture elettroniche, ed anche cartacee,
- Le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, DPR n.633/72) ovvero del requisito territoriale (articolo 7 e seguenti, DPR n.633/72);
- Le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la c.d. “dichiarazione di intento” (articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n.633/72); in tal senso, si veda la risoluzione n. 432734 del 22.7.1975;
- Le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (articolo 8-bis, DPR n.633/72);
- Le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9, DPR n. 633/72). A tal riguardo, fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (n.290586/78);
- Le fatture esenti ex articolo 10, DPR n.633/72;
- Le fatture con importi esclusi Iva ex articolo 15, DPR n.633/72;
- Le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, c.d. “contribuenti minimi”, (Circolare n. 7/E/08 Agenzia delle Entrate) e dai contribuenti in regime forfettario 2016.
L’omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, comporta in capo al soggetto passivo l’applicazione di una sanzione pecuniaria di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (ex articolo 25, DPR n. 642/72).
Dott. ssa Valentina Mazzola