Al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 ha introdotto la nuova disciplina per la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e per le risoluzione consensuale.
Il ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 Marzo 2016, ha fornito alcune istruzioni e chiarimenti in relazione alla nuova procedura che il lavoratore deve seguire per rassegnare le proprie dimissioni ovvero per procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o ancora per revocare le dimissioni.
Dal 12 Marzo 2016 pertanto le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la revoca delle dimissioni, saranno efficaci ed il contratto si considererà risolto, solo previa compilazione ed invio telematico di un apposito modello telematico, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it), che dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Le dimissioni comunicate con qualsiasi altra modalità rendono inefficace il recesso.
Resta invariato l’obbligo, per il lavoratore, di rispettare il termine di preavviso, eccetto nel caso di dimissioni per giusta causa.
Un’ulteriore novità introdotta dal D. Lgs 151/2015 è l’attribuzione al lavoratore, del Diritto potestativo di revocare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione telematica del modulo, revoca che dovrà sempre effettuarsi con procedura telematica: dunque il datore di lavoro, prima di procedere ad un’ulteriore assunzione, dovrà attendere il decorso dei suddetti 7 giorni.
Tale procedura non si applica:
- ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti e baby sitter);
- al recesso in sedi c.d. protette (ad es. in sede sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro DTL);
- al recesso durante il periodo di prova;
- alla lavoratrice nel periodo di gravidanza (soggette alla convalida presso la DTL)
- alla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (per i quali permane l’obbligo di convalida presso la DTL);
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- ai rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione.
Per la procedura telematica, il lavoratore potrà operare autonomamente o farsi assistere da un soggetto abilitato individuato dalla norma: patronato, enti bilaterali, organizzazioni sindacali o commissini di certificazione.