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Dichiarazione 730/2016 : scadenze, modalità di presentazione e “costi” del modello precompilato

L’Agenzia delle Entrate ha messo nuovamente a disposizione, sul proprio sito, la dichiarazione precompilata (730 e da quest’anno anche UNICO PF) per i contribuenti italiani, sulla SOLA base delle informazioni presenti in Anagrafica tributaria e delle informazioni trasmesse al Fisco dai sostituti di imposta, dalle banche, dagli enti previdenziali, dalle compagnie assicurative e dalle farmacie.
Nulla fa concretamente sperare che il grande flop dello scorso anno non si ripeta, spingendo, di fatto, i contribuenti a rivolgersi a CAF e professionisti abilitati.
I dati inseriti nella dichiarazione precompilata sono, in un buon 85% dei casi, errati ed incompleti, e ciò a tutto svantaggio del contribuente che, nel caso di integrale accettazione del modello, potrebbe rinunciare, inconsapevolmente, ad una serie di detrazioni e deduzioni fiscali che, di fatto, gli spetterebbero.
Analizziamo brevemente le alternative modalità di presentazione del modello 730/2016.

PRESENTAZIONE DIRETTA:
Dal 15 Aprile 2016 il contribuente potrà accedere, munito di PIN personale, al sito dell’Agenzia delle Entrate per consultare il proprio modello 730 precompilato. A tal punto potrà decidere di accettarlo integralmente (nel qual caso, ovviamente, non sarà soggetto a successive verifiche documentali da parte del FISCO) o, se è capace, modificarlo autonomamente ed essere pertanto suscettibile di successivi controlli documentali ed assumendosi PERSONALMENTE i rischi di eventuali errori, formali o sostanziali, nell’inserimento dei dati integrativi.
Sarà possibile procedere all’invio telematico a partire dal 2 Maggio 2016 fino al 7 Luglio 2016, termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione 730/2016, sia ordinaria che precompilata.

PRESENTAZIONE TRAMITE PROFESSIONISTA ABILITATO O CAF
In questo caso il contribuente dovrà firmare un’apposita delega che consentirà al professionista o CAF di accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente. Se dal controllo della precompilata non emergono errori, la stessa potrà essere accettata integralmente ed inviata. In caso di errori o incompletezza della precompilata, il CAF o professionista potrà modificarla e/o integrarla, ed inviarla telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 Luglio 2016. In alternativa, il contribuente potrà, sempre rivolgendosi a Professionisti abilitati o CAF, decidere di non prendere in considerazione il precompilato e richiedere il 730 ordinario, ossia una dichiarazione ex novo.
Riteniamo con fermezza che la modalità di presentazione del modello 730 più pratica, sicura e “meno onerosa” sia quella effettuata tramite un intermediario abilitato, sia per la reale complessità di gestione del modello da parte dei non addetti ai lavori che per i vantaggi strettamente connessi ai controlli. La responsabilità delle verifiche documentali gravano sul CAF/Intermediario, così come l’apposizione da parte dello stesso CAF del visto di conformità, tramite il quale gli stessi CAF o Professionisti rispondono personalmente, con la sola eccezione di una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

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