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Rottamazione cartelle Equitalia: c’è tempo fino al 31 Marzo 2017 per aderire alla definizione agevolata dei ruoli scaduti

Ai sensi del D. L. 163/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze differibili”, tutti i contribuenti società o persone fisiche, potranno decidere di definire in via agevolata i ruoli notificati da Equitalia nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2016 e non già pagate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica.

Restano pertanto esclusi dalla rottamazione Equitalia tutte le cartelle notificate fino al 31/12/1999 e quelle notificate a partire dal 1 gennaio 2017.

Il condono fiscale, a cui è possibile aderire entro il 31 marzo 2017, consente al contribuente di beneficiare dell’abbattimento di sanzioni ed interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, pagando solo l’importo effettivo dell’imposta iscritta a ruolo più gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le somme maturate a titolo di aggio e le spese di procedura esecutiva e di notifica spettanti all’agente della riscossione.

Oggetto del condono fiscale sono tutte le cartelle per l’iscrizione a ruolo di imposte e tributi, IVA ( esclusa quella riscossa all’importazione), contributi INPS e INAIL, multe per violazione del codice della strada, bollo auto e superbollo, IMU e TARSU (solo nel caso di adesione del Comune di riferimento).

Possono inoltre aderire alla definizione agevolata i contribuenti che hanno in corso contenziosi per imposte antecedenti il 1 Aprile 2010, in materia di accise su prodotti energetici, alcool e bevande alcoliche.

Non potranno aderire alla definizione agevolata quei contribuenti condannati con setenza passata in giudicato in cui sia stato riconosciuto dolo o colpa grave.

Il contribuente che intenderà aderire al condono fiscale, dovrà presentare ad Equitalia SpA l’istanza per l’adesione alla procedura, compilando correttamente il modello DA1 (Art. 6 D. L 196/2016) ed allegando copia leggibile di un documento di identità in corso di validità. Tale modello potrà essere presentato presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione ovvero alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.

Per conoscere con esattezza la propria posizione debitoria in essere con Equitalia, dal 2000 ad oggi, le eventuali cartelle da pagare e la specifica dei tributi, il contribuente potrà richiedere il proprio “Estratto conto” anche online, sul sito www.gruppoequitalia.it, e sulla base di questo decidere quali e quante cartelle Equitalia rottamare.

Attraverso il suddetto modello DA1, il contribuente potrà decidere le modalità di pagamento della/e cartella/e condonata, optando per il pagamento in un’unica soluzione (luglio 2017) ovvero per il pagamento rateale ( massimo 5 rate – luglio 2017 / settembre 2017 / novembre 2017 / aprile 2018 / Settembre 2018); inoltre il contribuente potrà scegliere se pagare mediante domiciliazione bancaria (con addebito su c/c), presso gli sportelli dell’agente della riscossione ovvero mediante appositi bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione.

Con l’adesione alla definizione agevolata, il contribuente rinuncia altresì ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali si richiede il condono.

Una volta presentata la domanda, l’agente della riscossione comunicherà al contribuente entro il 31 maggio 2017 il nuovo importo ricalcolato per la definizione, l’ammontare delle singole rate e le relative scadenze: qualora il contribuente non abbia optato per la domiciliazione bancaria, in allegato alla comunicazione dell’agente di riscossione, riceverà gli appositi bollettini precompilati.

Ai sensi dell’art. 6 c. 8 del D.L. 193/2016, potranno inoltre accedere al condono anche i contribuenti che hanno già estinto parzialmente i propri debiti erariali sulla base di un “piani ratali in essere”, a condizione che le rate in scadenza entro il 31/12/2016 siano state versate. In relazione alle somme già versate, non potrà essere rimborsabile nè compensabile, quanto già versato a titolo di sanzioni ed interessi di mora, non dovuti invece con la nuova definizione agevolata.

Inoltre, con la presentazione del modello DA1 da parte del contribuente, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione: pertanto, realativamente ai carichi definibili in maniera agevolata, non potranno essere avviate, da parte dell’agente della riscossione, nuove azioni esecutive, nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, nè eseguire procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata (anche dell’unica nel caso di opzione per il pagamento in unica soluzione), la definizione agevolata decade automaticamente ed i versamenti già effettuati vengono acquisiti dall’agente della riscossione a titolo di acconto su quanto complessivamente dovuto.

Dott. ssa Valentina Mazzola

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